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Casella di testo: Ecco una buona notizia che da pių possibilitā nell’istallazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza e la protezione dei propri beni !!!! 


Roma – 
 Installare  una telecamera a circuito chiuso per "vigilare" quindi video sorvegliare  sulle aree "pubbliche" attorno  la propria  proprietā,  questo č possibile  e le immagini videoregistrate potranno essere impiegate  in procedimenti contro eventuali danni vandalici o furti avvenuti .
 Fate  attenzione: non potrā essere violata la "sfera di privata dimora di un singolo soggetto", l'area sottoposta alla  videosorveglianza dovrā poter essere utilizzata da un numero "indifferenziato di persone", quali ad esempio  le aree comuni di un condomino, i cortili delle abitazioni, gli accessi di un garage. Esclusi anche ambiti particolari, come i bagni pubblici. E' la Cassazione che ricorda gli ambiti dell'utilizzo dei sempre pių frequenti mezzi di difesa tecnologici, composto da un "occhio video" sempre  vigile. Ma gli "ermellini" della quinta sezione penale hanno anche ribadito nella sentenza 22602 del 14 maggio 2008 quei divieti di intrusione nella vita privata di un singolo cittadino. Il pronunciamento dalla Corte di Cassazione prende spunto da un caso esaminato dal tribunale del riesame di Reggio Calabria in una vicenda che ha visto un uomo accusato di essere una staffetta di un clan calabrese. Alla base delle accuse anche le riprese di una telecamera nel cortile della casa dell'uomo, immagini che al pari di quelle della porta di casa, della cassetta delle posta o dell'ingresso del garage, possono essere utilizzate in quanto legittime. In pratica, spiega la Cassazione, sono "probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni effettuate dalla parte offesa di reiterati atti vandalici e di danneggiamento ai danni della porta del proprio appartamento, della porta dell'attiguo garage e della cassetta postale antistante l'ingresso dell' appartamento, dal momento che l'area interessata dalle videoregistrazioni, operate con telecamera sita all'interno dell'appartamento, ricade - č scritto nella sentenza - nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto". Altro specifico riferimento viene fatto a riprese effettuate dalla pubblica via verso l'ingresso di un privato edificio..." e pertanto vanno "considerate legittime" e "utilizzabili le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attivitā di una societā commerciale" eseguita dalla "pubblica strada, mediante apparecchio collocato all'esterno dell'edificio stesso, non configurando esse un'indebita intrusione né nell'altrui privata dimora, né nell'altrui domicilio". 
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Nozioni essenziali privacy videosorveglianza anno 2010 

Videosorveglianza e privacy: il Garante ha aggiornato il suo provvedimento del 2004, per contemperare privacy e sicurezza. Vediamo le principali novita' della nuova normativa redatta dal Garante in tema di videosorveglianza

Le principali novitā del nuovo provvedimento del Garante privacy sulla videosorveglianza

- Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia:

- Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante per la protezione dei dati personali, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertā fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o "intelligenti";

- Conservazione a tempo delle immagini registrate;

- Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

Videosorveglianza e privacy: entro quando adeguarsi?

Il periodo per adeguarsi č stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Nuovo provvedimento sulla videosorveglianza: le motivazioni

Il provvedimento generale sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novitā, alla luce:

- dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalitā (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietā privata, controllo stradale, ecc.);

- dei numerosi interventi legislativi adottati in materia (ad es., quelli pių recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumitā pubblica e di sicurezza urbana, nonche' le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere).

Sintesi delle nuove regole su privacy e videosorveglianza :

Principi generali del provvedimento generale del Garante privacy del 2010 sulla videosorveglianza

• Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza č attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia č necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

• Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attivitā particolarmente rischiose (es. banche) č ammesso un tempo pių ampio, che non puō superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

• Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attivitā di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non puō superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

• Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di societā specializzate (es. societā di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi č comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

• Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") č obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

• Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

• Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalitā del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

• Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

• Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

• Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

• Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

• Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

• Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalitā che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati

• Tutela delle persone e della proprietā: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

fonte: Garante per la protezione dei dati personali

ALLEGATO n. 1

 

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Per fare chiarezza sulla regolamentazione della legge sulla privacy riguardante la videosorveglianza si riporta le principali informazioni  limiti e adempimenti contenuti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004 inerente la videosorveglianza

Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato una serie di normative che  tutti coloro che intendono fare una videosorveglianza o un sistema di sicurezza video devono  rispettare nello  svolgere attivitā di videosorveglianza. Ecco il decalogo contiene le seguenti regole:

1. individuare le finalitā della sorveglianza e la compatibilitā della stessa con le norme di settore vigenti;
2. rispettare i principi di correttezza e liceitā del trattamento;
3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
5. non violare il divieto di controllo a distanza dei
dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.


Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinché la
videosorveglianza sia legittima: liceitā, necessitā, proporzionalitā, finalitā.

Il
principio di liceitā consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza č consentita, senza necessitā di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

Secondo il
principio di necessitā va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti.

Il
principio di proporzionalitā pur consentendo margini di libertā nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta perō scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attivitā che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere
effettuato con modalitā tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell'attivitā di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attivitā lavorativa.

L'eventuale
conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilitā e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalitā perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivitā o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autoritā giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessitā derivante da un evento giā accaduto o realmente incombente.
Solo in
alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiositā dell'attivitā svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), č ammesso un tempo pių ampio di conservazione dei dati, che non puō comunque superare la settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento e ciō anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

Secondo il
principio di finalitā gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciō comporta che il titolare possa perseguire solo finalitā di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi finalitā di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.


Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi č il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceitā previsti in alternativa al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, č valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non č pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Un'idonea alternativa all'
esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dā attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini puō avvenire senza consenso, qualora, con le modalitā stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalitā di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformitā al Codice, in particolare quello di
accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalitā, le modalitā e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema č utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza dovrā eseguire i seguenti adempimenti:

a)
informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

b)
prescrizioni specifiche
La videosorveglianza č consentita, senza necessitā di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio dispositivi che rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento facciale).

c)
soggetti preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui č indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.


Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta la illiceitā o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:
- inutilizzabilitā dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o dall'autoritā giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.

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Aggiornamenti

Sentenza della cassazione su prove acquisite in sistemi di sicurezza e videosorveglianza

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